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In tema di lesioni gravissime, lo sfregio permanente è costituito dal nocumento, corroborato dalle valutazioni del perito, comportante un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incide sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso

Giuseppe Rignanese

Nel caso in esame, i Giudici della Corte di Appello di Cagliari hanno confermato la pronuncia emessa in primo grado contro l’imputato, che era stato dichiarato colpevole del reato previsto agli artt. 582-583 c.p.

Viene proposto ricorso per Cassazione, fondando la critica difensiva sul motivo della violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa lamentava che la Corte di Appello avesse confermato la sentenza di primo grado, in ordine alla fattispecie delle lesioni aggravate dallo sfregio permanente, seppur il perito, nominato in appello su sollecitazione del Procuratore Generale, avesse accertato che le alterazioni del viso riportate dalla persona offesa fossero visibili dal comune osservatore, ma non tali da modificare l’armonia dei lineamenti facciali in modo significativo, né da ingenerare un senso di ripugnanza o di sgradevolezza nell’osservatore.

Ai fini di una corretta analisi della sentenza in commento, è opportuno inquadrare sin da subito la fattispecie delittuosa in esame. Trattasi delle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. e dell’aggravante prevista dall’art. 583, comma 2, n.4 c.p., ovvero lo sfregio permanente del viso. 

L’aggravante in questione oggi figura come nuova ed autonoma fattispecie delittuosa inserita all’art. 583-quinques, introdotta dall’art. 12, primo comma, della L. 69/2019, c.d. Codice rosso, con l’obiettivo di massimizzare la repressione penale della violenza domestica e di genere, in risposta al preoccupante fenomeno delittuoso, dilagante nella società.

Si noti come la nuova fattispecie delittuosa sia punita con la reclusione da otto a quattordici anni, pena ben più afflittiva rispetto alla sua precedente collocazione come aggravante ovvero come lesione gravissima.

La vicenda in questione ha portato la Suprema Corte a chiarire, in materia di lesioni personali, quando sussista lo sfregio permanente e come vadano valutate le alterazioni facciali al fine di integrare la condotta criminosa in esame.

In particolare i giudici di legittimità, oltre a ritenere fondato il ricorso, hanno affermato in prima analisi che la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente “inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso”, compete di fatto al giudice di merito, il quale effettuerà un giudizio privo di “speciali competenze tecniche”, poiché non richieste per accertare la fattispecie in esame, in quanto il turbamento è ricollegato al punto di vista “dell’osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità”.  Parrebbe dunque chiaro che il giudizio in questione non risulti sindacabile in sede di legittimità, se non per la presenza di una particolarità.

Nel caso di specie, infatti, è stato reso un accertamento tecnico circa la tipologia e le conseguenze delle lesioni riportate dalla persona offesa. Come sostenuto dalla Corte, tale accertamento non può essere trascurato nella “dinamica valutativa” dove il puntuale riscontro tecnico costituisce “una sorta di fotografia descrittiva” raffigurante l’impatto visivo a seguito delle lesioni ed evidenziandone “i risvolti funzionali sull’estetica del volto”.   Pertanto, se da una parte la valutazione del perito non sembrerebbe essenziale nel giudizio in questione, considerato che esso non è strettamente tecnico ma si basa sulla sensibilità e il gusto dell’osservatore comune, dovrà comunque essere tenuta in considerazione dal giudice nella formazione del giudizio, cosa che non è avvenuta.

Prosegue la Corte affermando che nel caso concreto i Giudici d’Appello non solo hann ignorato la valutazione peritale, che constatava l’insussistenza dello sfregio permanente, ma hanno indicato nella motivazione che le lesioni riportate dalla persona offesa hanno determinato, tra le altre conseguenze, un “indebolimento dell’organo della masticazione e della respirazione” che seppur gravi nulla hanno a che vedere con l’aspetto esteriore.

La Corte territoriale, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 583, comma 2, n.4 c.p., ha basato il proprio convincimento, più che sui dati peritali inadeguatamente valutati, su una precedente pronuncia di codesta Suprema Corte (Sez. 5, Sent. n. 27564 del 21/09/2020) la quale sul tema delle lesioni personali ha statuito che “integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso”.  Il giudizio in esame pertanto è stato definito basandosi su detto richiamo giurisprudenziale, senza però tener conto di risultanze processuali come la perizia. 

Dunque, i Supremi Giudici, proseguendo nell’analisi ribadiscono che il giudizio d’appello è stato del tutto agganciato alla massima giurisprudenziale indicata poc’anzi al fine di qualificare la fattispecie in esame come sfregio permanente, senza però che venissero approfonditi tutti gli aspetti specifici e rilevanti per tale qualificazione, che nel caso di specie risultano “del tutto pretermessi”.

Sulla base di quanto detto, la Corte precisa che il caso in esame andava valutato tenendo conto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, di Codesta Corte (Sez. 5, n.32984 del 16/06/2014), che così recita: “integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità”.

Da tanto si evince che può essere qualificato come sfregio permanente un qualsiasi segno sul volto, anche se di dimensioni contenute, purché esso sia sufficientemente capace di alterare la fisionomia della persona, compromettendo l’immagine e attribuendo un effetto “sgradevole o di ilarità” non necessariamente ripugnante, ma apprezzabile dal comune osservatore.

Ai fini di tale qualificazione, precisa la Corte richiamando una propria giurisprudenza ( Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010), non rileva né la possibilità di rimozione del danno, né tantomeno l’attenuazione dello stesso mediante affidamento alla chirurgia facciale.

Conclude il Supremo Collegio affermando il principio secondo cui per la sussistenza dello sfregio permanente non occorre un ripugnante sfiguramento, “ma è sufficiente, ma pur sempre necessario, che ricorra un’alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità”, che nel caso in esame risulta mancante.

In conclusione, la Suprema Corte ha statuito, facendo riferimento ai già citati precedenti giurisprudenziali che per esservi sfregio permanente non è condizione essenziale il senso di ripugnanza ingenerato nell’osservatore medio dallo sfiguramento del volto, ma è necessario e sufficiente che vi sia “un’apprezzabile” alterazione dei lineamenti facciali con conseguente effetto di sgradevolezza o di ilarità; inoltre, premesso che il giudizio sul senso di sgradevolezza o ripugnanza ha come metro di riferimento l’osservatore comune e di gusto normale, non può comunque il giudice non tener conto delle emergenze processuali come gli accertamenti peritali, pertanto sulla scorta delle ragioni sin qui esaminate, la Corte ha annullato la sentenza dei giudici d’appello con rinvio per nuovo giudizio.

 

 

                                                                                                       

Argomento: Delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 05 maggio 2023, n. 18894)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1.[…] E' pur vero che, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di  […] un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità […] ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto; ma è altrettanto vero che, quando - come nel caso di specie - vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione - tecnica - di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell'impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull'estetica del volto; in altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell'osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l'aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell'uomo medio. La corte di merito, invece, nel caso di specie, non solo ha ritenuto di by-passare la valutazione del perito - che concludeva per la insussistenza dello sfregio permanente - senza confrontarsi minimamente con essa, ma nell'elencare le conseguenze delle lesioni riportate dalla persona offesa ha anche inserito quelle che hanno determinato un indebolimento dell'organo della masticazione e della respirazione e un'anosmia che non hanno una incidenza diretta sull'aspetto esteriore - o quanto meno di essa non vi è traccia in motivazione non essendosi spiegata la effettiva rilevanza di tali conseguenze ai fini della valutazione in parola. Indi, sulla base di una siffatta elencazione, la corte territoriale, ha concluso che dovesse ritenersi integrata la fattispecie [continua ..]

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